Sadiye C., 25 anni, cittadina turca di etnia kurda, alevita, nubile, cresciuta a Bingöl (Turchia orientale) con due fratelli e quattro sorelle. Il padre possiede un ristorante la cui clientela è quasi esclusivamente curda. Da quattro anni studia alla facoltà di lettere inglesi dell’università di Istanbul.
Gli stranieri che hanno intenzione di chiedere protezione in Svizzera possono presentare la domanda d’asilo presso ogni rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, a ogni passaggio di frontiera e agli aeroporti della Svizzera. Quando la domanda è presentata a una rappresentanza svizzera, l’autorizzazione d’entrata è tuttavia rilasciata soltanto se l’interessato fornisce validi motivi di fuga e dimostra contemporaneamente di avere relazioni con la Svizzera. Ai passaggi di frontiera, l’entrata è autorizzata soltanto se l’interessato espone motivi plausibili di una persecuzione rilevante ai sensi della concessione dell’asilo e il viaggio fino alla frontiera svizzera si è svolto senza soggiorni intermedi non indispensabili. Quasi il 90 per cento dei richiedenti l’asilo entra illegalmente in Svizzera per evitare il rischio di vedersi negata l’entrata in Svizzera da una rappresentanza diplomatica o consolare oppure a un passaggio di frontiera. Se una persona viene fermata mentre tenta di entrare illegalmente in Svizzera, è rispedita nel Paese limitrofo. Di norma, infatti, i richiedenti l’asilo non sono minacciati in nessuno dei quattro Paesi limitrofi della Svizzera.
Come è arrivata in Svizzera?
Il 24 aprile, Sadiye C. entra in Svizzera a Chiasso nell’auto di suo fratello Ahmet C. Questi, insieme alla moglie Marianne, aveva preso Sadiye all’albergo «Piazza Cavour» a Milano. Sadiye C. aveva lasciato la Turchia il 10 aprile, partendo dal porto di Kusadasi. Grazie a conoscenze, aveva potuto prendere una nave turistica che l’aveva portata sull’isola greca di Samos. Il viaggio dalla Grecia all’Italia l’aveva fatto con un cugino che abita vicino a Roma.
Indipendentemente da come sono entrati in Svizzera, tutti i richiedenti l’asilo devono annunciarsi presso uno dei ciinque Centri di registrazione (CRP) della Segreteria di Stato della migrazione a Chiasso, Vallorbe, Basilea, Altstätten o Kreuzlingen. All’arrivo nel centro di registrazione, i richiedenti l’asilo devono declinare i dati personali che vengono registrati. In un successivo interrogatorio devono indicare le loro relazioni personali e familiari e spiegare sommariamente i motivi della richiesta d’asilo. In tale occasione sono loro prese le impronte digitali e scattate fotografie. Grazie a tali dati segnaletici è possibile verificare se le persone in questione hanno già presentato una domanda d’asilo in Svizzera, eventualmente sotto un altro nome. La procedura presso il centro di registrazione dura mediamente da cinque a dieci giorni. In caso di domande palesemente immotivate o abusive, ma anche di domande chiaramente accettabili, si può ricorrere a una procedura accelerata. In tali casi, è lo stesso centro di registrazione che decide l’esecuzione dell’allontanamento, rispettivamente l’accettazione della domanda d’asilo. Gli altri richiedenti l’asilo sono invece assegnati a un Cantone fino alla conclusione della procedura d’asilo.
Cosa ha dichiarato in occasione dell’interrogatorio presso il centro di registrazione?
Il 30 aprile, la mattina di un grigio mercoledì piovigginoso, Sadiye C. si annuncia alla ricezione del Centro di registrazione e di procedura di Kreuzlingen. Presenta la domanda d’asilo e consegna due carte d’identità. Sadiye C. è pure in possesso di un’agenda che le viene ritirata nonostante veementi proteste; più tardi l’agenda le è riconsegnata. Il 5 maggio Sadiye C. è interrogata. All’interrogante che è piuttosto scettica spiega perché possiede due carte d’identità: una è autentica, rilasciata a Bingöl il 3 settembre 1997, mentre l’altra, con il nome «Esen Karatas», è falsa. Rispondendo alla domanda sui motivi che l’hanno spinta a lasciare il Paese, Sadiye C. dichiara: «sono ricercata; se mi rimandate in Turchia, devo andare in prigione». «Il 10 novembre dello scorso anno partecipai a una dimostrazione contro le limitazioni d’accesso all’università; quando la polizia intervenne, la maggior parte dei dimostranti riuscì a fuggire; io non riuscii a fuggire perché mi trovavo fra le prime file e così fui arrestata. Essendo già stata arrestata in precedenza, mi si accusò, senza motivo, di sostenere attivamente un partito di sinistra vietato. Mi hanno maltrattata e perfino picchiata …»
La competente autorità cantonale o, in casi speciali, la Segreteria di Stato della migrazione procede all’audizione del richiedente sui motivi d’asilo. Durante tale audizione, il richiedente l’asilo deve esporre nella maniera più precisa e completa possibile i motivi della minaccia. Gli viene offerta la possibilità di comprovare con documenti le sue affermazioni. Domande mirate hanno lo scopo di evidenziare eventuali contraddizioni. A tali audizioni sono presenti interpreti e rappresentanti delle istituzioni di soccorso riconosciute. L’audizione è consegnata in un verbale e ritradotta in una lingua comprensibile al richiedente l’asilo. Le affermazioni sono infine verificate dalla SEM. Il verbale dell’audizione è un elemento importante ai fini della valutazione della domanda d’asilo.
Cosa ha dichiarato in occasione dell’audizione?
Il 1° luglio, Sadiye C. dichiara a una collaboratrice dell’Ufficio della migrazione del Canton Zurigo quanto segue: «quando la polizia ha attaccato, tutti hanno cercato di fuggire. Nemmeno Cetin, che si trovava direttamente davanti a me, e Fadime, che mi era accanto, sono riusciti a fuggire; ci hanno preso per le braccia e ci hanno trascinato nelle auto della polizia. Saremo stati circa 40 a farci prendere. Accanto a me, nell’auto, sedeva uno che non staccava gli occhi di dosso; quando siamo finalmente arrivati al posto di polizia, ero quasi contenta. …..» «Sempre e sempre le stesse domande: e chi è il capo del vostro gruppo? e quante persone appartengono al vostro gruppo? e da dove provengono le armi? e chi comandava l’attacco? Tentavano di incolparmi di fatti con i quali non ho assolutamente niente a che vedere. All’inizio erano gentili, uno con un sorriso sarcastico, poi sono arrivate le botte …. le minacce. Uno ha incominciato a toccarmi dappertutto, io gridavo, piangevo [scoppia in lacrime mentre racconta] ……. Credo che sarebbe successo il peggio, se all’improvviso non fosse arrivato un tizio di una certa età, probabilmente il suo superiore». ……. «Il 14 novembre, circa una settimana dopo essere stata rilasciata dal posto di polizia, fui convocata per la prima volta davanti al tribunale. Seguendo i consigli del mio avvocato, non ho più dato seguito alle successive convocazioni del tribunale e mi sono data alla latitanza. La polizia mi ha cercato un paio di volte a casa mia. Dopo aver saputo di essere stata condannata a parecchi anni di detenzione per sostegno a un partito illegale in Turchia, per paura della prigione ho deciso di fuggire dal mio Paese».
La Sezione Analisi, composta dal Servizio Informazione sui paesi e analisi della situazione e dal Servizio LINGUA, è subordinata alla Divisione principale Procedura d’asilo ed è rappresentata a Berna-Wabern.
Servizio Informazione sui paesi e analisi della situazione
È possibile curare il diabete di tipo I e II a Luanda? In Libia esiste un’organizzazione chiamata Abnaa Libya? Nelle prigioni di Welikada in Sri Lanka esiste un settore per le donne? Ogni giorno gli esperti del Servizio Informazione sui paesi e analisi della situazione (IPAS) sono chiamati a rispondere a decine di domande del genere. Si tratta di domande che sorgono nel corso del trattamento di una domanda d’asilo. Le informazioni fornite dall’IPAS sono di fondamentale importanza per la valutazione sia della domanda d’asilo sia della situazione nel Paese d’origine del richiedente l’asilo. Il compito principale dell’IPAS è dunque procurare e trasmettere informazioni sui circa 120 Paesi d’origine delle persone che hanno chiesto asilo alla Svizzera. Gli esperti dell’IPAS rispondono a domande puntuali, offrono aiuto per le ricerche, forniscono rapporti sulla situazione attuale nei Paesi d’origine dei richiedenti l’asilo. L’IPAS si occupa inoltre dell’analisi di documenti d’identità e di documenti.
Servizio LINGUA
Quando la provenienza di un richiedente l’asilo non è nota o è dubbia, esiste la possibilità di far capo al Servizio LINGUA per chiarire il Paese o la regione d’origine o l’ambiente di socializzazione. Tali chiarimenti si rendono necessari perché in Svizzera vi sono numerosi stranieri che non dichiarano la loro identità e/o il loro Paese d’origine alle autorità. Con l’aiuto di esperti esterni indipendenti, il Servizio LINGUA determina l’area di socializzazione del richiedente e consegna i risultati delle indagini in una perizia. Le perizie del Servizio LINGUA si fondano su un’analisi linguistica della lingua parlata dal richiedente l’asilo e su un’analisi geografico-culturale delle conoscenze del richiedente l’asilo. Tali perizie possono accelerare la procedura d’asilo. Se la provenienza indicata dal richiedente l’asilo è confermata, questi può far valere prima e con meno difficoltà i suoi diritti. Nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento, tali perizie agevolano l’ottenimento dei documenti sostitutivi necessari all’allontanamento stesso.
Il 15 agosto, Sadiye C. consegna un documento che viene subito esaminato da un collaboratore della SEM. Si tratta di una sentenza del Tribunale per la sicurezza dello Stato con sede a Istanbul: Sadiye C. è stata condannata a una pena privativa della libertà di 3 anni e 9 mesi per aver ospitato due membri di un’organizzazione illegale. Da un’analisi approfondita di tale prova risulta che il documento è autentico.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) decide in base alla situazione individuale se va concesso l’asilo, se la domanda d’asilo deve essere respinta o se esistono i presupposti che giustificano l’ammissione provvisoria. Una decisione di non concedere l’asilo consta di tre parti: nella prima gli elementi addotti dal richiedente l’asilo sono riassunti in un’esposizione dei fatti. Nei considerandi è spiegato perché al richiedente non può essere concesso l’asilo in Svizzera. In merito va esaminato il pericolo che il richiedente l’asilo incorre nel suo Paese. Molto importante è la valutazione della credibilità e della rilevanza sotto il profilo dell’asilo degli elementi addotti dal richiedente. Nella terza parte della decisione si tratta di esaminare se l’allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile o possibile (LStr). Il richiedente cui è stata respinta la domanda d’asilo può, entro 30 giorni o 5 giorni lavorativi se si tratta d’una decisione di non-entrata in merito (NEM), presentare ricorso contro la decisione di prima istanza davanti al Tribunale amministrativo federale.
Quali sono le decisioni concrete?
Con decisione del 30 agosto a Sadiye C. è riconosciuto lo statuto di rifugiata e pertanto ottiene l’asilo. È infatti accertato che in patria è stata perseguitata per motivi politici e che, in caso di rientro, deve temere misure di perseguimento. Sadiye C. ha pertanto diritto alla protezione della Svizzera. Ha esercitato democraticamente i suoi diritti politici in Turchia e non è mai ricorsa alla violenza per raggiungere i suoi obiettivi.
Secondo l’esperienza soltanto al 10 per cento circa dei richiedenti l’asilo è riconosciuto lo statuto di rifugiato. Infatti la stragrande maggioranza dei richiedenti l’asilo non soddisfa i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato, definiti nella legge sull’asilo. Se, dopo un esame approfondito, respingono la domanda d’asilo, le autorità stabiliscono un termine adeguato entro il quale il richiedente deve lasciare la Svizzera. Nel caso di una decisione materiale, tale termine dura di norma due mesi, visto che le autorità considerano anche la situazione personale del richiedente. Nel caso di una decisione di non entrata nel merito, il termine è molto più breve. La SEM agevola il rimpatrio di chi ha bisogno di aiuto e offre un sostegno anche al Cantone competente per il rimpatrio.
Cosa succederà ora?
Sadiye C. può rimanere in Svizzera dove ha ottenuto un permesso di dimora B che, fra cinque anni, sarà di norma trasformato in un permesso di domicilio C. Sadiye C. gode dello statuto di rifugiata che le garantisce protezione dalla persecuzione nel suo Paese d’origine. Quando non avrà più bisogno di tale protezione, potrà rinunciare all’asilo oppure lo statuto di rifugiata le sarà revocato, per esempio se rientra volontariamente in Turchia.